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Riassunto Psicologia giuridica-appunti- Paolo capri 2025
Tipologia: Appunti
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La psicologia giuridica è basata sui rapporti e fornisce il contenuto, il diritto invece ne definisce i limiti. AMBITI DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA : è nata 100 anni fa, Enrico Altavilla (1925) l’ha divisa in 5 macro aree:
● nelle consulenze di interdizione e inabilitazione di un maggiorenne per valutare l'infermità di mente e l'incapacità a provvedere ai propri interessi ● nelle consulenze sul danno non patrimoniale → il danno patrimoniale comporta un danno subito in cui la vittima ha perso dei soldi (noi non ce ne occupiamo). Il CTU dovrà valutare se un eventuale trauma successivo a un atto illecito ha prodotto nell'individuo un Danno biologico-psichico o da pregiudizio esistenziale. Non basta star male o essere traumatizzati per chiedere un danno, è necessario che ci sia stato un fatto illecito (es. separazione no perché non è illegale, lo stupro invece si). Le vittime hanno bisogno di un risarcimento, che è sia economico che morale/psicologico - es. vittima stupro si vergogna e quindi non denuncia, è come se fosse stigmatizzata quindi il suo risarcimento non sarà solo di natura economica ma anche emotivo perché elimina lo stigma. Nella valutazione del Danno alla persona, gli illeciti e i reati si configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma psichico, angoscia, paure destabilizzanti, chiusura emotiva, vissuti di rovina e morte, e sintomi nevrotici (in casi estremi psicotici) che poi possono diventare un disturbo dell’Io o della personalità. C’è differenza tra reato e fatto illecito = stupro è reato – se tradisci tua moglie facendoti vedere in luoghi conosciuti, umiliandola dal pdv sociale, è un fatto illecito (risarcimento x danni morali o psicologici – uguale ad un capo che umilia un dipendente) → un fatto illecito non arriva ad essere reato ma rientra nelle umiliazioni e nei danni psicologici (anche l’abbandono genitoriale non è reato però se vede il figlio una volta al mese, può essere accusato di un fatto illecito). ➢ DANNO PSICHICO = non ha una manifestazione esteriore tangibile. Definito come una infermità mentale, una condizione patologica; consiste nella riduzione di una o più funzioni della psiche; alterazione della integrità psichica, come le funzioni mentali primarie, l’affettività, meccanismi difensivi, tono dell’umore, e pulsioni. Quantificazione del danno biologico-psichico in assenza di lesioni encefaliche = la 6° edizione della “Guides to the Evaluation and Permanent Impairment” (American Medical Association) propone che la quantificazione non supera il 50% e individua 8 classi di quantificazione da 0 a 50%. Prevede 3 scale con cui valutare i disturbi mentali prodotti da fatti illeciti: ○ la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) = per la gravità dei sintomi ○ la Global Assessment of Functioning Scale (GAF) = per il funzionamento sociale ○ la Psychiatric Impairmnet Rating Scale (PIRS) = per la gravità dei sintomi e il funzionamento sociale. ➢ DANNO ESISTENZIALE = nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita, senza alterazione delle funzioni primarie. Viene distinto in 3 categorie, ognuna con un valore diverso: ● Personalità e Assetto Psicologico (50%); ● Relazioni Familiari e Affettive (30%); ● Attività Ricreative, Culturali e di Autorealizzazione (20%). Il criterio di quantificazione proposto (da Capri) parte dalla suddivisione del danno in 5 fasce di gravità:
A Lanzarote, il 25/10/2007 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottò una convenzione secondo la quale tutti i Paesi aderenti s’impegnavano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando le stesse misure per la prevenzione, la punizione e la tutela delle vittime. La Convenzione di Lanzarote è stata introdotta in Italia come Legge 1° Ottobre 2012, n.172, sancisce che per ascoltare x la prima volta un minore (<14 anni), sia come testimone che come parte offesa, PM, PG e difensori sono obbligati a nominare uno psicologo, che tutelerà il minore e costruirà il setting di ascolto (sia per la SIT che per la testimonianza). Questo è regolato dagli art. 351 c.p.p. (per la PG), 362 c.p.p. (per il PM) e 391 bis c.p.p. (per il difensore). Inoltre, sono stati introdotti reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ( art.414-bis ), l’adescamento di minori ( Art. 609-undecies ) e l’impossibilità di dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa ( Art. 602-quater ); e hanno aggiunto pene più severe per reati come: ● Art. 572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi a danno di minori (sostituito) “chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, o sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura o custodia o per l’esercizio di una professione” è punito con la reclusione da 2 a 6 anni ● L’ Art. 600-bis Prostituzione minorile Prevede aumenti di pena nei confronti di chiunque favorisce, sfrutta, gestisce o controlla la prostituzione di un minore di 18 anni, commette atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni, realizza spettacoli pornografici, produce materiale pedo-pornografico, recluta o induce minori a partecipare o assiste ad esibizioni pornografici traendone profitto. ● Art. 609-decies Comunicazione al Tribunale per i minorenni (modificato) Sancisce che quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, il procuratore deve dirlo al tribunale dei minori. Inoltre, l’assistenza affettiva e psicologica per il minore offeso deve essere assicurata dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, da gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e supporto delle vittime, con il consenso del minore e ammessi dall’autorità giudiziaria. Sono inoltre previste pene accessorie per i delitti finora previsti, quali: o perdita della potestà genitoriale quando la qualità di genitore è prevista come circostanza aggravante o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela alla cura o all’amministrazione di sostegno o perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa o interdizione temporanea dai pubblici uffici Inoltre, è previsto l’aumento di pena se l’induzione alla prostituzione del minore o alla pedopornografia è commesso con violenza e minaccia; e se il reato è commesso approfittando “della situazione di necessità del minore”. Nel caso degli art. 600-bis e 600-ter, la pena è aumentata “se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, o da affini entro il 2° grado, da parenti fino al 4° grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata”. Ulteriore aggravante è la somministrazione di sostanze alcoliche, stupefacenti o pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore. La legge prevede anche la possibilità di recupero , infatti l’ art. 7 prevede la possibilità che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valutino la positiva partecipazione, del detenuto autore di reato in danno di minore, al programma di riabilitazione per la concessione di alcuni benefici. Inoltre, l’ art.13-bis ( Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori ) prevede che possono sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno e che tale partecipazione sarà valutata ai fini della concessione dei benefici. Altre indicazioni della Convenzione si trovano nei seguenti articoli: Art. 30 Principi
SIT = sommarie info testimoniali → non è una valutazione ma una raccolta dati che però non ha valore in tribunale. Ha inizio con il consenso informato (si spiega al minore perché è lì) poi si faranno domande superficiali e generiche per poi arrivare al punto focale. Dovrà essere audio e videoregistrato (anche se è obbligatoria solo nell’incidente probatorio - art. 398 c.p.p. – è consigliabile anche nella SIT, perché potrebbe essere elemento di prova al processo senza dover riascoltare il minore = audizione protetta ), si può fare nello studio dello psicologo, nella stazione dei carabinieri/polizia (con videocamera portatile, no cellulare), in alcune sale adibite (es. in questura). In casi particolari anche a scuola se la segnalazione è un maltrattamento intra-familiare; in questo caso, sarà fatta la SIT a insaputa dei genitori. È raro che i bimbi denuncino i genitori, inoltre a scuola è quasi una perdita di tempo perché il bimbo è spaventato, crede di aver fatto qualcosa di sbagliato. Il consulente non può raccogliere da solo la testimonianza, altrimenti è inutilizzabile; si assumono info essenziali dal minore, insieme alla PG, per accertarsi la sussistenza di reato. Se il minore racconta spontaneamente i fatti è meglio limitarsi a registrare le dichiarazioni, senza fare domande o contestarle, è necessaria una posizione di ascolto neutrale. Il PM ha interesse che ci sia lo psicologo poiché non invalida la testimonianza, facilita il minore poiché ha maggiori capacità comunicative e sa fare le domande (es. no domande induttive, altrimenti invalidi le sue risposte perché entrano in gioco suggestione e compiacenza = “usura del testimone”, il testimone non si può più usare). Inoltre, sarà necessario evitare di assumere atteggiamenti seduttivi o ricattatori, farsi guidare da opinioni personali, fare affidamento su deposizioni i cui contenuti cambiano di continuo e responsabilizzare eccessivamente il testimone. Quindi lo psicologo da un lato protegge il bambino e dall’altro la causa. Nel caso in cui l’esperto intervenga come consulente del PM, avrà anche il compito di fare un profilo di personalità del minore per accertarne la verità clinica e svolgere un accertamento sull ’idoneità generica a rendere testimonianza. La possibilità di avvalersi di un esperto ha lo scopo di: ⇒ tenere conto che gli obiettivi di PG, PM e giudice (verità processuale) sono diversi dai nostri (verità clinica) ⇒ definire il setting di incontro e i reciproci ruoli, offrendo chiarimenti e aiuti agli investigatori. ⇒ mediare nella raccolta delle dichiarazioni per consentire la formulazione di domande adeguate ⇒ garantire corrette procedure di accoglienza e ascolto del minore, previste dalla Convenzione di Lanzarote. ⇒ in caso di difficoltà, interrompere l’incontro e discutere sulle necessarie modificazioni del setting Inoltre, esistono delle linee guida o regole minime che il clinico deve avere presenti quando svolge il suo lavoro peritale: ● Sapere quanti incontri il minore ha già avuto prima e in quale contesto (limitarli il più possibile) ● Sapere con chi il minore ha già rivelato l’accaduto (più imp. la prima rivelazione). se, oltre il bambino, ci sono altri testimoni e cosa sanno, dove e con chi sono avvenute le prime rivelazioni, come sono state raccolte e quando trasferite all’autorità giudiziaria. Questo obiettivo può essere raggiunto:
● Aggressioni dirette passive = omissione o trascuratezza di relazioni sentimentali che possono essere presenti, per es, nei casi di genitori che delegano a terzi l’accudimento, la cura e la crescita del minore. ● Aggressioni dirette attive = uso di forza fisica e abuso di mezzi di coercizione, percosse e maltrattamenti, incesto, abusi sessuali, sindrome di Munchausen per procura, o comunque relazioni di estremo invischiamento ● Aggressioni indirette passive e/o attive = maltrattamenti e violenze nel sistema familiare ma non sul minore. In un rapporto di coppia a elevati livelli di tensione, il soggetto maggiormente a disagio può alleviare la tensione triangolando emotivamente il figlio, che coinvolto nella relazione, tende a coalizzarsi con la parte più debole oppure con quella che attiva più sensi di colpa formando un’altra coppia, escludendo il terzo, e alienando nel minore il vissuto di una parte genitoriale. Con queste aggressioni l’io infantile attiva vissuti di esclusione, rifiuto, repulsione, e instabilità. Inoltre, il bambino può rispondere all’aggressione attraverso diverse tipologie difensive: ● Contrattacco aggressivo = difesa di “stato” in risposta alla situazione, ma che può diventare un “tratto del carattere” che rischia di rendere difficili i rapporti sociali futuri. Quindi ogni frustrazione, delusione o angoscia verrà affrontata con un atteggiamento ostile in modo automatico. ● Fuga = il bambino ha raramente la possibilità di fuggire realmente dalla situazione, quindi trova altre vie: ◦ repressione = respingere ciò che è stato motivo di sofferenza senza però riuscire a liberarsene. Un’altra ◦ rimozione = “non ricordare”, quindi non sentire la sofferenza emotiva che viene negata e spostata. ◦ regressione = il bambino di ritrae nel passato alla ricerca di un riparo contro l’angoscia del presente. ● Nascondimento = per evitare la sofferenza si avvolge in una falsa indifferenza, che però lo isola dal mondo ● Compiacimento = seduzione, passività e sottomissione all’adulto per proteggersi da eventuali aggressioni Tutte queste modalità di reazione, nel tempo, possono tradursi in difese automatiche dell’io, che si riproducono in contesti non pertinenti e assumono tonalità non adattive che definiscono l’io disturbato nei processi di adattamento. Quindi l’intensità e la durata di queste modalità è direttamente correlata all’intensità e alla durata dell’aggressione. 4) SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PSICOLOGICI: i test psicologici sono delle situazioni sperimentali standardizzate che permettono di valutare il sogg sia quantitativamente che qualitativamente. Gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base al caso specifico. Le batterie classiche di test utilizzate in ambito giudiziario sono: Per gli adulti : ● VISUAL MOTOR GESTALT TEST di Bender = test neuropsicologico che valuta la maturazione della funzione visuo-motoria e può individuare eventuali ritardi, regressioni o deficit organici del SNC (carta e matita, no gomma, foglio A4, deve copiare in ordine progressivo 8 figure geometriche e si tiene il tempo). Si suggerisce come prova di inizio in una batteria di test poiché, essendo facile, non crea ansia e rompe il ghiaccio. Si ripropone il Retest se ci sono dubbi sulla presenza di alterazioni a carico del SNC. Si risomministrano 3 figure, comprese quelle percettivamente inadeguate. Se il soggetto ripara l’errore è in grado di riconoscere la distorsione quindi non è significativo. Il protocollo deve essere trattato globalmente, un indice solo non basta, può essere un campanello d’allarme. Affinché si possa parlare di organicità non è necessario che ci sia destrutturazione in tutto il protocollo. Si considerano: indici di organicità (es. rotazione della figura o parti di essa, perseverazione, distorsione della forma o mancata integrazione) ed emozionali (modalità di distribuzione sul foglio, es. disordinata= confusione/maniacalità, grandezza delle figure, es. macroscopiche= egocentrismo/narcisismo, linee ed intensità del tratto) ● WAIS-IV = test di livello tarato per 16-90 anni. Si compone di 15 subtest, 10 fondamentali e 5 supplementari che indagano 4 dimensioni: comprensione verbale, ragionamento visuo-percettivo, memoria di lavoro, velocità di elaborazione. Fornisce un punteggio totale di Q.I. rappresentativo dell’abilità intellettiva generale e 4 punteggi che misurano le 4 dimensioni. È usato per ottenere una valutazione del funzionamento cognitivo generale, ottenere info cliniche per valutazioni neuropsicologiche e impostare approfondimenti in ambiti specifici come difficoltà di apprendimento, disturbi dello spettro autistico e deterioramento mentale. Valutano anche la personalità perché indagano la capacità di lavorare per fini sconosciuti. ● MMPI-2 = questionario di personalità per la diagnosi clinico nosografica. Composto da 567 item, 3 scale di validità, 10 di base (8 cliniche e 2 comportamentali), 15 di contenuto e 9 supplementari. Valuta lo stato psichico del momento, ma anche meccanismi di difesa (consci/inconsci), tratti di aggressività, impulsività, insicurezza, ansia, dipendenza patologica, tono dell’umore, capacità di anticipare e progettare azioni e comportamenti. Si usa per la diagnosi psicopatologica nella valutazione dei disturbi mentali – è importante perché in ambito forense ci aiuta nella diagnosi clinica, ci da indicazioni sulle patologie tradizionali. ● TEST DI RORSCHACH = test proiettivo semi-strutturato, che consente un’ampia gamma di risposte e interpretazioni. Freud definiva la proiezione come meccanismo per l’attribuzione inconscia di propri sentimenti e qualità ad un’altra persona, come difesa dell’io e come sentimento spiacevole, risentito se riferito ad altri. Mentre Jung riteneva che fosse un meccanismo normale o patologico che può anche essere usato dall’io come difesa dall’ansia; inteso come processo base nel passaggio fra conscio e inconscio. Consiste nel presentare in ordine progressivo 10 tavole, nere e colorate, che raffigurano delle macchie di inchiostro. A ogni tavola si chiede a cosa potrebbe somigliare quell’immagine. Successivamente, si procede con un’inchiesta sistematica per conoscere quali parti e quali aspetti hanno determinato le risposte del soggetto. Le interpretazioni del soggetto vengono trascritte e poi approfondite, decodificate e valutate attraverso parametri normativi, in base a 4 aspetti fondamentali: (1) localizzazione, (2) qualità formale, movimento, colore, (3) contenuto, (4) originalità, banalità o volgarità delle risp Valuta dall’aspetto cognitivo, funzionamento di pensiero (es. teorico, astratto, ossessivo, analitico, confabulatorio, etc.), l’aspetto affettivo (meccanismi difensivi, affettività, vissuti verso fda, impulsività, autocontrollo, esame di realtà) e le relazioni oggettuali. Analizza l’approccio alle problematiche, le capacità di astrazione, le funzioni pratico concrete, le capacità di progettazione, le funzioni di critica e giudizio, pensiero analitico, aderenza alla realtà. Descrive la tipologia psicologica della personalità (introversa, estroversa, coartata, ambivalente, dilatata), la struttura e la sovrastruttura dell’Io, immaturità affettiva, meccanismi difensivi, identificazione di genere e relazioni sociali. È usato per la diagnosi dei tratti, diagnosi differenziale ed eventuali alterazioni psichiche.
● PROVE GRAFICHE = utili per le diagnosi cliniche descrittive, ma minore attendibilità e validità. Dovrebbero essere di supporto al colloquio e ad altri test. presupposto = il disegno ha valore comunicativo, è espressione del suo attore, ha significato simbolico che può svelare conflitti affettivi anche nascosti. L'immagine grafica nasce da una doppia polarità: percezione del mondo esterno e spinta emozionale interiore. Ognuna può contenere tutte e 2 le componenti: più dipende dal mondo esterno più è realistica, oggettiva (fotografia); più dipende dal mondo interno e più è soggettiva, pulsionale e a volte astratta dalla realtà. Se nel disegno queste 2 componenti vengano integrate, l'immagine ha funzione di simbolo, media tra la spinta inconscia, l'idea e la realtà. L'elaborato grafico è più diagnostico della parola perché è più informativo (più ricco di dati personali) e più oggettivo (meno distorto dall'interpretazione dell'interlocutore - interpreta secondo i propri significati). ◦ DISEGNO DELLA FIGURA UMANA (MACHOVER) : test proiettivo elaborato da Machover anche x adulti; diverso da quello di Goodenough che è solo x bambini. Analizza l’identità di genere e di ruolo, maturità dell'Io, dipendenza, l’autonomia, l’energia psichica, tratti di personalità, tono dell’umore, l’aggressività. Offre l'opportunità di valutare il grado di evoluzione intellettiva in riferimento alla completezza del disegno, correlando lo sviluppo psicomotorio con quello di funzioni specifiche al SNC. Può essere effettuata diagnosi clinica. Bisogna considerare la congruenza sessuale, cronologica e di ruolo tra chi disegna e la prima figura proposta e ulteriori indici, come: completezza, proporzione e simmetria, spazio occupato, direzione del disegno, analisi del tratto. Per i minori : ● VISUAL MOTOR GESTALT TEST di Bender = usato dai 3-4 anni anche se tra i 9-11 anni il SNC si struttura completamente quindi hanno le migliori prestazioni al test. ● WAIS-IV (16-18 non compiuti), ● WISC-IV = Test di livello da 6-16 anni (è strutturato come la WAIS). ● MMPI-A = uguale all’altro ma per 14–18 anni → item riferiti a sviluppo e a psicopatologia degli adolescenti. ● TEST DI RORSCHACH = Tra i 5 e 6 anni i bambini possono offrire verbalizzazione e/o produrre rappresentazioni grafiche in cui si riflettono e quindi proiettano caratteristiche della loro personalità, si iniziano ad avere dati valutabili. Il bambino deve trovarsi a suo agio ed è lasciato libero di scegliere dove sedersi, dovrebbe avere una certa confidenza con l’esaminatore quindi saranno necessari alcuni incontri prima del test. Gli viene descritta la prova come se fosse un gioco. Con maggiori di 10 anni, all’inizio si conversa un po’ su argomenti neutri e poi si presenta la prova dicendo che non si tratta di un esame e non ci sono risposte giuste o sbagliate. Nei casi in cui viene data una sola risposta, si può chiedere “vedi altro?”. Nei bambini in età prescolare, anche fino a 7/8 anni, l’inchiesta va fatta subito dopo l’interpretazione delle singole tavole poiché sono facilmente distraibili. ● FAVOLE DI L. DUSS (4-12 anni): 10 favole, semplici e brevi, nelle quali il protagonista si trova in determinate situazioni rappresentative di stadi critici dell'evoluzione psichica e per i quali ci sono differenti percorsi da prendere. Il fine è mettere in evidenza eventuali problematiche o complessi corrispondenti a ciascuno degli stadi di sviluppo indagati. Al bambino è richiesto di completare la storia come crede ed, esaminando le risposte, è possibile, scoprire le preoccupazioni. Si dice al bambino che gli si racconterà una storia e che si desidera che lui indovini il seguito Si deve evitare qualsiasi enfasi narrativa per evitare ogni suggestione che rischierebbe di indirizzare la risposta o di concentrare l'attenzione su un particolare elemento della storia. Se la risposta è troppo breve fare domande. Tav. 1 Storia dell'uccellino (x lv di attaccamento) = "Un papà e una mamma uccelli e il loro bambino dormono nel nido. Viene però un gran vento, stronca l'albero e il nido cade. I 3 uccelli si svegliano a un tratto. Il papà vola su un abete, la mamma su un altro, il bambino uccellino che cosa farà? Sa già volare un poco." Risposte formate: volerà su un albero vicino; volerà verso il padre; volerà verso la madre; volerà verso i genitori; resterà per terra e urlerà per farsi sentire dai genitori; aspetta che i genitori o vanno a prendere. Risposte critiche: tutte le risposte di morte, perdita, rovina, abbandono. Tav. 2 Storia dell'anniversario del matrimonio (x gelosia per l'unione della coppia genitoriale) = "È l'anniversario del matrimonio di papà e mamma. Si vogliono bene e hanno fatto una bella festa durante la quale, il figlio si alza e se ne va in fondo al giardino. Perché?" Risposte formate: va a raccogliere dei fiori x i genitori; va a giocare; si annoia; preferisce fare altro. Risposte critiche: risposte in cui sono presenti vissuti di aggressività, dolore, tristezza, malessere, abbandono. Tav. 3 Storia dell'agnello (x esplorare il processo di svezzamento e la relazione tra fratelli) = "C'è una mamma pecora e suo figlio agnellino. Tutte le sere la mamma gli dà un po' di latte ma mangia già anche l'erba. Un giorno portano alla mamma pecora un altro agnellino tanto piccino perché essa dia anche a lui un po' di latte. Quella mamma pecora però non ha abbastanza latte per tutti e due e allora essa propone al suo figliolo: "non ho latte da dare a tutti e due voi, tu accontentati di andare a mangiare soltanto l'erba fresca". Che cosa farà l'agnello?" Risposte formate: va a mangiare l'erba; va a cercare un'altra pecora. Risposte critiche: risposte di morte, di aggressività sia auto che eterodiretta. Tav. 5 Una storia di paura (x esplorare vissuti di angoscia e di autopunizione) = "C'è un bambino che dice piano piano: "che paura che ho io!" Di che cosa ha paura?" Risposte normate: paure legate a eventi e situazioni che si potrebbero verificare (andare male a scuola, punizioni dei genitori, paura di animali feroci, mostri e del buio se il bambino è in età prescolare e quindi interferito ancora da angosce primarie non facilmente identificabili). Risposte critiche: paura di morire, di essere rapito, di perdersi, di soffrire, di essere abbandonato. Tav. 10 Il brutto sogno (controllo delle favole precedenti correlato componenti ansiose) = "Un bambino svegliandosi al mattino tutto agitato dice: "che brutto sogno che ho fatto! Cosa ha mai sognato?" La risposta va correlata con le precedenti, in modo particolare con la Storia di Tav. 5 per verificare se sono presenti ridondanze relative a vissuti aggressivi, di rapimento, di perdita, di morte... Le risposte "non lo so", "non sogno mai" indicano l'attivazione di meccanismi rimoventi
Per entrambe le separazioni vale un principio fondamentale = l’ oggetto di tutela privilegiata è la crescita della prole ; è sia giuridico (legge), giudiziario (applicazione delle norme), etico (principio morale) e deontologico (rispetto dei codici professionali). Questo però spesso si dimentica nei casi di separazione giudiziale; infatti, nei casi di elevata conflittualità, i genitori sottraggono un clima favorevole, un contesto psicologico ed educativo armonioso ai figli, con la possibilità di danneggiarli nella loro crescita psicologica. TIPI DI AFFIDAMENTO ● Affidamento condiviso (legge n. 56 del 2006), art 155 c.c. “ provvedimenti riguardo ai figli ” = la potestà genitoriale è esercitata da entrambi ma per decisioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitano la potestà in modo disgiunto, ovvero ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui. In questo caso non è richiesta la cooperazione fra genitori (favorevole in situazioni di conflitto), dividendo in modo equilibrato le responsabilità specifiche di ciascuno e mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi. I figli dovranno essere collocati presso un genitore (residenza), e l’altro avrà ampi tempi di visita. Il collocamento può essere alternato in base all’età del minore e all’area geografica. ● Affidamento esclusivo a uno dei genitori, art 155 bis “ affidamento un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso ” = il giudice dispone l’affidamento ad uno dei genitori se ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Si tende a dare solo in casi gravi (malattie psichiche, td o in situazioni di pericolo per il minore). Il genitore affidatario esercita in via esclusiva la potestà genitoriale e i figli sono residenti presso di lui. L’altro genitore esercita il diritto di visita, ha il potere e dovere di vigilare sull’operato del genitore affidatario e partecipa alle scelte di maggiore importanza nella vita del figlio. Il genitore non affidatario può ricorrere al giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni non favorevoli all’interesse dei figli. Quasi nella totalità dei casi genitore collocatario è la mamma almeno fino ai 6-7 anni, questo perché il rapporto con la mamma influenza maggiormente le capacità di rapporto affettivo e il suo interesse verso il mondo esterno. Anche a lv dello sviluppo intellettivo crea condizioni favorevoli per le attività di manipolazione ed esplorazione del bambino, che hanno importanza per lo sviluppo dell'intelligenza percettivo-motoria e per il normale passaggio agli stadi successivi. ● Affidamento condiviso alternato = si collocano i minori presso entrambi genitori in modo alternato. Figli trascorrono stesso tempo con uno e con l’altro. È previsto dall’articolo 6 della legge sul divorzio, ma è ovviamente applicabile anche la separazione. ● Affidamento a terzi, art. 330 e 333 cc = casi particolari. I minori possono essere affidati a terzi, parenti o istituti. Anche se collocati presso uno dei genitori la famiglia è controllata dai servizi sociali. Si ricorre a questo affidamento quando entrambi genitori sono ritenuti non idonei allo svolgimento del proprio ruolo. Entrambi genitori sono privati dell’esercizio della potestà genitoriale. La conflittualità dei genitori non è ritenuta motivo per escludere un affidamento condiviso, che di solito è la scelta di elezione dei giudici. Nel caso in cui l’affidamento condiviso non sia contrattabile, poiché tra i coniugi si determina contrasto circa l’affidamento e la situazione non è sanabile, il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per conoscere meglio la situazione e prendere provvedimenti. È fondamentale poter distinguere se la conflittualità si esprime attraverso condotte violente, se è o meno sanabile, se si basa su una psicopatologia e se sia o meno possibile mettere in atto interventi sanitari utili per la sua cura. L’evento separativo altamente conflittuale e patologico si caratterizza per il bambino come una ferita, una frattura fra l’individuo e il mondo. La perdita dell’oggetto-genitore inficia direttamente su: qualità della vita, equilibrio emotivo-affettivo, funzioni mentali primarie, meccanismi di difesa, vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma e sull’alterazione qualitativa dello stile di vita con ripercussioni e modificazioni permanenti della personalità I minori invischiati in separazioni altamente conflittuali, rientrano nella fascia dei soggetti deboli che hanno subito maltrattamenti. L’incapacità di trovare accordi favorevoli per i figli è indice di relazioni psicopatologiche , per questo è necessaria la prevenzione e anticipazione di comportamenti pericolosi e devianti, attraverso un percorso psicoterapeutico o di mediazione e sostegno alla genitorialità con la coppia genitoriale. Gli interventi andrebbero effettuati prima della separazione giudiziaria per poter raggiungere una modalità separazione meno dolorosa possibile per il minore. È importante che i CTU e CTP tenuti a lavorare insieme, si adoperino nel favorire gli incontri anche con il genitore non affidatario, perché “ il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia ”. È utile osservare il bimbo nel rapporto con i genitori e con le persone a cui è affidato, per cogliere il tipo di transazione esistente. Passaggi necessari della metodologia nella CTU di affidamento minorile :
Affidamento = provvedimento circoscritto nel tempo e revocabile, che vicaria l’assenza o la non disponibilità temporanea di un ambiente familiare idoneo a realizzare il diritto del minore a essere educato nella propria famiglia. I servizi sociali sono tenuti a vigilare e presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, devono dare sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio (art. 5). Le condizioni di indigenza dei genitori non sono ostative all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia Adozione = provvedimento finalizzato a dare a un minore dichiarato in stato di abbandono morale e materiale una famiglia che sostituisca a tutti gli effetti quella originaria (fino ai parenti di IV grado). Questa mancata assistenza deve essere dovuta a “forza maggiore non transitoria”. Quindi, se è privo di un ambiente familiare idoneo (abbandono) può venire affidato (temporaneamente) o adottato (definitivamente) passando eventualmente per una condizione di affidamento preadottivo Si prevede che il giudice abbia il consenso del minore, maggiore di 14 anni o minore considerando le sue capacità di discernimento nel caso di collocamento temporaneo extra familiare o affido preadottivo. In questo caso potrebbe essere disposta un’indagine peritale per accertare la validità del suo consenso. Entrambi sono regolati dalla legge n.184/1983 e dalle modifiche apportate con la legge n.149/ Titolo 1. Principi generali - dell’affidamento Art. 1: Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Art. 2: il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. Ove non sia possibile è consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di 6 anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. Art. 4: l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori o del tutore, sentito il minore di 12 anni e meno, se ha capacità di discernimento. Se manca l'assenso dei genitori, provvede il tribunale dei minori. Titolo II. Dell’adozione. Capo I - Disposizioni generali Art. 6: l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, senza una separazione personale. Art. 7: l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Il minore, che ha compiuto 14 anni, non può essere adottato se non presta il proprio consenso che può essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se ha compiuto 12 anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento Capo II – Della dichiarazione di adottabilità Art. 9: Tutti i pubblici ufficiali, esercenti un servizio di pubblica necessità (medici, psicologi, insegnanti, educatori) hanno l’obbligo di riferire al Tribunale dei minori le condizioni di ogni minore abbandonato, in caso di omissione sono previste sanzioni penali. Art. 10: il presidente del tribunale per i minorenni provvede all’apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e può disporre accertamenti più approfonditi; di un provvedimento provvisorio nell'interesse del minore compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. Capo III – Dell’affidamento preadottivo Art. 19: il Tribunale per i minori dispone l'esecuzione delle indagini ricorrendo ai servizi socio-assistenziali; devono concludersi entro 120 giorni. Poi sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Capo IV - dichiarazione di adozione → regolato dagli art. 21-24, legge 149/2001. Le indagini psicosociali effettuate dai Servizi sociali possono essere disposte: ● per accertare lo stato di abbandono ● per tracciare un profilo psicologico del minore ● per redigere una relazione psicologica sugli affidatari o adottanti ● per accertare i requisiti degli adottanti in caso di affidamento preadottivo ● per pronunciare il decadimento della potestà dei genitori Questi articoli si rifanno agli art. 330-333 c.c. che recitano: Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli = Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore trascura i suoi doveri o abusa dei suoi poteri. Per gravi motivi, può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore Art. 332 Reintegrazione nella potestà = Il giudice può reintegrare la potestà, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli = Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti o disporre l’allontanamento. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Nel caso di affidamento e adozione, il CTU interviene in nuclei quasi sempre problematici ed è chiamato a valutare se la situazione del minore è o meno una condizione di abbandono “morale o materiale”. I criteri di valutazione sono relativi perché bisogna considerare quale sia, in quel momento, l’idoneità specifica che quella singola famiglia può realizzare a favore di quel singolo bambino. Il concetto di relatività si rifà alla capacità del nucleo di trasmettere ai figli affetto, cultura e risorse sufficienti per farli crescere serenamente e in maniera adeguata al contesto di riferimento. Il problema è che non avendo dei criteri stabili e codificati a cui fare riferimento (come nelle perizie psichiatriche penali), il parere è soggettivo e di conseguenza si può determinare la messa in discussione dei provvedimenti adottati; portando a un cambiamento e stravolgendo tutto lo sviluppo psico-affettivo del minore. L’esperto svolgerà colloqui con i servizi sociali e con tutto il nucleo familiare, osserverà gli ambienti di vita del bimbo, fornirà una descrizione della personalità degli adulti e del minore, sottolineando inoltre bisogni, risorse, carenze di tutti i sogg e strutture che coinvolgono il bimbo.
Quesiti del giudice problematici: “ dica il CTU… quale sia il più opportuno regime di visita dei genitori ” → si tiene conto che l’art. 4 prevede che nei provvedimenti di affidamento devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri dell’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo possono mantenere i rapporti con il minore. Ma il CTU non può essere forzato ad esprimersi su un aspetto specifico e contingente e su elementi validi solo in quel contesto (es. contrasto caratteriale tra padre naturale e padre affidatario). oppure → “ dica il CTU… quale possa essere la soluzione maggiormente confacente ai suoi bisogni ” → lo delega a pronunciare la “sentenza”, facendogli assumere una funzione giudicante che va oltre le sue competenze Un quesito rispettoso dei diritti del bambino e della sua famiglia potrebbe essere: “ dica il CTU… quale sia l’attuale situazione del bimbo; quali siano i suoi rapporti con le differenti figure di riferimento; quali siano le possibili prospettive di evoluzione della situazione in esame, alla luce dei contributi offerti dai diversi soggetti e dei prioritari bisogni del minore ” → può fornire un’immagine clinica della realtà in esame. Sarebbe utile lasciare che i consulenti a proporre i quesiti per non lasciare che tale consulenza possa essere un ostacolo per il futuro del bimbo. I PROVVEDIMENTI E GLI ORDINI DI PROTEZIONE Esistono 2 misure che proteggono il nucleo familiare dalle condotte pregiudizievoli e/o violente di un genitore, che sono: la “ misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ” (art. 1) e gli “ ordini di protezione contro gli abusi familiari ” (art. 2), contenute nella legge 154/2001 ( Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ). Con il D. Leg 11/2009 , si è aggiunto il “ divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ” ( art. 282 ter c.p.p .). ● Art. 282-bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare dispone l’allontanamento immediato dalla casa familiare e di non farvi rientro senza autorizzazione e il divieto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. ● Art. 342-bis c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari Quando la condotta del coniuge causa grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro, il giudice, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui l’art. 342-ter ● Art. 342-ter c.c. Contenuto degli ordini di protezione Il giudice ordina la cessazione della condotta pregiudizievole e l’allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati; l’intervento dei servizi sociali o di associazioni che accolgono donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati. Art.5 della L. 154/2001 Pericolo determinato da altri familiari Tali norme si applicano anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da un altro familiare CAPACITÀ GENITORIALI Con il D. Leg. 154/2013 è stato introdotto il concetto giuridico di responsabilità genitoriale (= dato oggettivo nel solo fatto di essere genitore), che deve essere esercitata da entrambi i genitori (salvo diversa decisione del giudice) e non cessa in caso di separazione, annullamento o divorzio. Ogni scelta sulla crescita dei figli dovrà essere condivisa da entrambi e sono sempre responsabili delle azioni dei figli minori. Ci sono dei casi in cui, per lontananza, incapacità o altro, un genitore sia impossibilitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale, che quindi verrà esercitata dall’altro (art. 317). ≠ Idoneità genitoriale = qualificazione psicologica dello status di padre o madre, che fa riferimento a: capacità di accudimento, idoneità affettivo-relazionale e capacità educativa. Gli indicatori sono: ● Capacità di fornire le cure di base ● Sostegno alla crescita, attraverso atteggiamenti di tenerezza, comprensione e accoglienza ● Sostegno e approvazione nel processo di presa di distanza emotiva, normativa e relazionale ● Legittimizzazione dell’impresa che si va a compiere o che si è appena compiuta ● Capacità di evitare atteggiamenti di collusione, rinforzi narcisistici, intimità invischiante ● Capacità di richiamo costante al principio di realtà e al concetto di limite ● Capacità di riconoscimento, di rispetto e di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali Un quesito peritale dovrebbe essere: “ il CTU.. delinei le caratteristiche di personalità dei genitori con riferimento alla loro idoneità a svolgere responsabilmente la funzione genitoriale e descriva le dinamiche relazionali tra i genitori e i loro figli, esaminando la continuità/discontinuità delle condotte genitoriali, gli elementi di criticità individuali, reciproci, relazionali, socio-ambientali e culturali, che possano incidere negativamente sull’idoneità a svolgere responsabilmente il loro ruolo ” Il genitore dovrebbe fornire accudimento, attaccamento sicuro, mettergli dei limiti in funzione all’età e alle sue caratteristiche, incoraggiare la sua autostima, offrirgli la possibilità di percepirsi come essere separato, con una propria individualità e sostenerlo nel percorso di valorizzazione e conoscenza delle proprie risorse. Deve assolvere a diverse funzioni genitoriali ( Visentini) che incidono sulle relazioni e sullo sviluppo evolutivo:
È fondamentale considerare, nell’indagine psicopatologica, la discriminazione tra una sintomatologia “di stato” provocata da eventi esterni traumatici, da malattie in atto, da alterazioni neurobiologiche indotte, e una “di tratto” legata ad elementi maladattivi primari, costituzionali, caratteriali che influenzano la vita interiore e di relazione (disturbi di personalità, che sono pervasivi, perseveranti ed egosintonici). La coppia genitoriale è uno spazio relazionale tra 2 persone che interagiscono secondo modelli che dipendono da specifici bagagli personali. La nascita di un figlio è una tappa evolutiva che genera crisi poiché destabilizza gli equilibri generando una trasformazione nel sistema, è necessaria quindi una fase di adattamento nella quale saranno normali conflitti e tensioni. Se la coppia è in grado di adattarsi al cambiamento, la genitorialità assume una funzione terapeutica poiché aiuta a rielaborare situazioni legate alle proprie esperienze infantili usando la coppia come un contenitore affettivo di supporto, rafforzandola. Per la creazione di un sistema equilibrato è necessaria anche la ridefinizione dei legami con la propria famiglia di origine. La funzione genitoriale è una funzione dinamica che varia a seconda dell’età del bambino in cui esprime bisogni e richieste diverse che richiedono ai genitori continua trasformazione. Possiamo collocare lungo un continuum le forme di patologia della genitorialità che vanno dalla disfunzione relazionale fino a forme di genitorialità abusante. La patologia dipende dalla qualità dei confini che si vengono a definire tra questo e il sottosistema filiale (Minuchin). Ai 2 estremi del continuum si collocano le aree di possibile patologia:
La PAS (Gardner) rientra nelle relazioni patologiche familiari: il conflitto genitoriale può portare a una reciproca indisponibilità a condividere la genitorialità e il bambino viene usato come veicolo o mediatore delle loro ostilità. Non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla maggior parte della comunità scientifica e legale. È una patologia relazionale che insorge nelle controversie che riguardano l’affidamento dei figli nei casi di separazione. Definisce le situazioni in cui un genitore suggestiona i figli, così che il rapporto tra i figli e l’altro genitore si degrada e si interrompe. Cosi, i figli finiscono per mostrare astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso un genitore, non dovuti a mancanze, trascuratezze o violenze, ma prodotto da un’alleanza crudele che un genitore impone ai figli. Infatti, in presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile. Il genitore alienante attiva un programma di denigrazione contro l’altro alienato così che il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. Per valutarne la presenza si devono verificare alcuni criteri: ● il bimbo riferisce l’abuso solo se spronato dal genitore che sostiene la denuncia ● esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato ● c’è una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia ● nel minore è presente la tendenza a manipolare oppure presenza di evidente bisogno di compiacere La PAS si caratterizza per 8 sintomi primari: