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diritto pubblico riassunto, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

riassunto del corso di diritto pubblico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 16/06/2025

chiaraafilippini
chiaraafilippini 🇮🇹

6 documenti

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il recepimento delle direttive e più in generale l'esecuzione delle normative di diritto derivato non
immediatamente applicabili
avviene in via ordinaria attraverso un meccanismo inizialmente stabilito nella legge 86/1989 "legge
pergola" con il fine di rimediare al ritardo ed all'estemporaneità che caratterizza l'attuazione degli obblighi
assunti in sede comunitaria
(ora disciplinata dalla legge 234/2012
questa prevede che il governo debba presentare entro il 28 febbraio i disegni di legge relativi a due leggi
1) legge di delegazione europea
ha per principale contenuto la delega al governo per recepire medianti decreti legislativi le direttive
comunitarie e le decisioni quadro, nonché gli atti adottati dalle istituzioni europee
si riferisce alle direttive da attuarsi mediante decreti legislativi e quindi previa delegazione al governo
determina i principi e criteri direttivi cu provvedimenti legislativi delegati dovranno uniformarsi
2) legge europea
contiene le ulteriori disposizioni rivolte all'adempimento degli obblighi comunque derivanti
dall'appartenenza all'unione
non riguarda la ricezione nel nostro ordinamento di atti normativi dell'unioni non direttamente applicabili,
ma consente l’adempimento di obblighi che in vario modo possano derivare dalla nostra appartenenza
all'unione
in materia di recepimento della direttiva la competenza dello stato non è esclusiva
art 40 della legge 234/2012 che le regioni e le province autonome nelle materie di loro competenza
provvedono al recepimento delle direttive
(in caso di inerzia degli enti locali è previsto un intervento sostitutivo da parte dello stato
Problema del rapporto tra il nostro ordinamento e quello internazionale
La corte ha stabilito che in caso di conflitto fra una norma italiana e una dell’unione, il giudice deve
applicare quest’ultima e risolvere il caso a lui sottoposto secondo il diritto dell’unione -- > disapplicando in
relazione ad esso la legge italiana, che rimane applicabile in ogni fatti specie non regolata da tale diritto
ECCEZIONE
Non è applicabile se la norma europea contrasta i principi e i diritti fondamentali della costituzione
In questo caso si po' far venir meno la norma europea, non impugnandola direttamente, ma per via
indiretta, cioè impugnandola davanti alla cote costituzionale la legge nazionale che, autorizzando la ratifica
e disponendo l’esecuzione del trattato consente l’applicazione di tale norma
COSTITUZIONE
Per Costituzione formale si intende il testo entrato in vigore nel 1948.
Posta al vertice del sistema delle fonti
La Costituzione italiana, approvata dall’Assemblea costituente, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La Costituzione sta al vertice della gerarchia delle fonti ed è la fonte principale dalla quale dipendono tutte
le altre che devono ad essa conformarsi.
l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce
l’organizzazione politica su cui si regge.
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il recepimento delle direttive e più in generale l'esecuzione delle normative di diritto derivato non immediatamente applicabili avviene in via ordinaria attraverso un meccanismo inizialmente stabilito nella legge 86/1989 "legge pergola" con il fine di rimediare al ritardo ed all'estemporaneità che caratterizza l'attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria (ora disciplinata dalla legge 234/ questa prevede che il governo debba presentare entro il 28 febbraio i disegni di legge relativi a due leggi 1) legge di delegazione europea ha per principale contenuto la delega al governo per recepire medianti decreti legislativi le direttive comunitarie e le decisioni quadro, nonché gli atti adottati dalle istituzioni europee si riferisce alle direttive da attuarsi mediante decreti legislativi e quindi previa delegazione al governo determina i principi e criteri direttivi cu provvedimenti legislativi delegati dovranno uniformarsi 2) legge europea contiene le ulteriori disposizioni rivolte all'adempimento degli obblighi comunque derivanti dall'appartenenza all'unione non riguarda la ricezione nel nostro ordinamento di atti normativi dell'unioni non direttamente applicabili, ma consente l’adempimento di obblighi che in vario modo possano derivare dalla nostra appartenenza all'unione in materia di recepimento della direttiva la competenza dello stato non è esclusiva art 40 della legge 234/2012 che le regioni e le province autonome nelle materie di loro competenza provvedono al recepimento delle direttive (in caso di inerzia degli enti locali è previsto un intervento sostitutivo da parte dello stato Problema del rapporto tra il nostro ordinamento e quello internazionale La corte ha stabilito che in caso di conflitto fra una norma italiana e una dell’unione, il giudice deve applicare quest’ultima e risolvere il caso a lui sottoposto secondo il diritto dell’unione -- > disapplicando in relazione ad esso la legge italiana, che rimane applicabile in ogni fatti specie non regolata da tale diritto ECCEZIONE Non è applicabile se la norma europea contrasta i principi e i diritti fondamentali della costituzione In questo caso si po' far venir meno la norma europea, non impugnandola direttamente, ma per via indiretta, cioè impugnandola davanti alla cote costituzionale la legge nazionale che, autorizzando la ratifica e disponendo l’esecuzione del trattato consente l’applicazione di tale norma COSTITUZIONE Per Costituzione formale si intende il testo entrato in vigore nel 1948. Posta al vertice del sistema delle fonti La Costituzione italiana, approvata dall’Assemblea costituente, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione sta al vertice della gerarchia delle fonti ed è la fonte principale dalla quale dipendono tutte le altre che devono ad essa conformarsi. l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge.

La costituzione

Possiamo parlarne in diverse accezioni: 1. Formale -- >indica la Costituzione nel testo approvato dall'Assemblea costituente o da altro organo a ciò preposto

2. sostanziale -- > indica L’insieme dei principi e dei valori di un ordinamento che non sono espressamente enunciati in costituzione ma che si possono desumere in via interpretativa da una conoscenza complessiva del sistema giuridico 3. materiale -- >con questa accezione si fa riferimento agli interessi ideali, ai valori ed ai fini politici cui le forze dominanti ispirano l’azione statale sino al punto di imporli come fondamentali e caratterizzanti la struttura del corpo sociale 4. storico-politico/politico-ideologico -- > Non tutte le leggi fondamentali dello stato sono costituzione -- > es la legge elettorale pur essendo fondamentale non è costituzione È da considerarsi rigida, in quanto, può essere modificata soltanto con un procedimento diverso ed aggravato rispetto a quello ordinario (esistono diversi gradi di rigidità Adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore di tre mesi Approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione Le leggi possono essere sottoposte a referendum entro tre mesi dalla loro pubblicazione -- > possono richiederlo -1/5 della camera -500 000 elettori -5 consigli regionali *nel caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata con maggioranza di 2/3 dei suoi componenti questa non è sottoponibile a referendum E’ da considerarsi lunga, in quanto, oltre a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini (tipico delle cosiddette costituzioni brevi) contiene anche numerose norme molto specifiche, come quelle che regolano i compiti dello Stato, i rapporti etico-sociali e quelli economici. Può definirsi deliberata e democratica, in quanto fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che rappresentava il popolo italiano, in contrapposizione a quelle concesse dai sovrani (come è stato il caso di alcune Costituzioni europee dell’Ottocento, compreso lo Statuto albertino e quelle dei moderni Stati autoritari). -lunga: in quanto disciplina dettagliatamente il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca i diritti e i doveri dei cittadini; -garantista: poiché, attraverso le riserve di legge, garantisce una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini;

quale deriva il sistema cosiddetto del governo di maggioranza, che si distingue tanto da quello autocratico del governo di minoranza o di uno solo, quanto da quello, del resto irrealizzabile, dell'umanità. Questi diversi principi hanno contribuito alla formazione di una particolare forma di governo, che è andata attuandosi in Europa, con alterne vicende 3) principio sociale-- > idea che il principio esprime è che i poteri pubblici debbano operare, attraverso un’azione equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali Per far si che tutti i cittadini possano godere in fatto dei benefici della vita associata, quali risultano dai diritti loro garantiti dalla costituzione E che a tale obbligo dello stato debbono corrispondere precisi diritti IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA L’articolo 3 della Costituzione, al 1° comma, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali: si tratta del principio di uguaglianza formale, che costituisce la regola fondamentale dello Stato di diritto. Il principio de quo comporta due fondamentali conseguenze: tutti sono uguali davanti alla legge, a prescindere della condizione sociale o dal ruolo svolto; il legislatore non può approvare leggi che contengono discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali. Nel caso lo facesse, le leggi sarebbero annullate dalla Corte costituzionale. Il divieto di discriminazione non deve essere inteso, però, in senso assoluto, dal momento che la stessa Costituzione prevede misure a favore di particolari categorie. Esempi ne sono l’articolo 6 Cost., che impone alla Repubblica di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, e l’art. 51 Cost., il quale prevede l’adozione di provvedimenti per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Il principio di uguaglianza vieta, quindi, solo le discriminazioni irragionevoli. In questo senso si dice che il principio in esame si evolve in principio di ragionevolezza. Il principio di uguaglianza formale resterebbe, così una pura enunciazione teorica se non fosse integrato dall’impegno pratico dello Stato nel creare le condizioni di uguaglianza sostanziale. Per tale motivo, il comma 2 dell’art. 3 Cost. affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, affinchè tutti i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano di determinate utilità sociali (quali l’istruzione, la salute, il lavoro), della possibilità di dare pieno sviluppo alla propria persona e di partecipare alla gestione del Paese. Diritti pubblici soggettivi e diritti pubblici fondamentali costituiscono la parte più importante di quello che si potrebbe definire «diritto costituzionale sostanziale» Il rispetto della dignità della persona umana, l’uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la

tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione essenziale della famiglia, costituiscono il sistema di valori fondamentali sui quali si regge la società italiana

CORPO ELETTORALE (311-347)

L’insieme degli individui dotati della cittadinanza e del diritto di elettorato attivo (anche se risiedono all’estero) Costituisce uno degli elementi principali dei regimi democratici Da non confondersi con--> 1) popolo -- > complesso dei cittadini italiani ( a prescindere dalla titolarità del diritto di voto) 2) popolazione -- >costituita dal complesso di individui, anche non dotati della cittadinanza italiana, presenti nel territorio e comunque assoggettati al potere dello stato e dunque alle leggi vigenti 3) nazione -- >insieme di elementi che caratterizzano la collettività italiana e che qualificano di conseguenza la sfera complessiva degli interessi politici che devono essere rappresentati FUNZIONE--- > eleggere i titolari delle due assemblee parlamentari ai quali è conferita la rappresentanza di tutta la nazione (nonché i membri del parlamento europeo spettanti all’Italia) L’esercizio della funzione elettorale non può essere in alcun modo precluso o menomato dagli organi pubblici (i quali devono garantire l’assoluta indefettibilità di un sistema elettorale permanente) La funzione elettorale è una forma inseminabile di esercizio della sovranità popolare (richiamata nell’art 1) Il corpo elettorale è chiamato anche ad esprimersi per l’elezione dei membri del parlamento dell’unione europea Parlamento europeo dal 1979 è eletto direttamente dai cittadini elettori appartenenti agli stati membri (sistema elettorale non è uniforme ma autonomamente stabilito da ciascuno degli stati membri) In conseguenza al carattere decentrato che è proprio del nostro sistema costituzionale Il corpo elettorale agisce non soltanto nella sua titolarità Ma anche frazionatamente quando procedo le elezioni di organi rappresentativi delle regioni e degli enti locali essenzialmente comuni nelle forme previste e garantite dalla Costituzione e dalla legge Questi casi è chiaro il corpo elettorale è costituito da quei soggetti, che appartengono a quella delimitata collettività che si trova all'interno della relativa circoscrizione territoriale, risultando quindi rilevante anche l'attuale residenza in quella porzione del territorio dello Stato Inoltre non deve dimenticarsi che, se il nostro regime è senz'altro qualificabile come rappresentativo in quanto si caratterizza per il ruolo centrale svolto degli organi rappresentativi nella determinazione

Disciplina delle campagne elettorali e referendari La disciplina delle campagne elettorali referendarie ossia del complesso di attività che, svolta in occasione delle predette consultazioni popolari, Sono rivolte ad informare preventivamente, i cittadini votanti cerca l'oggetto di possibili contenuti del voto che essi sono chiamati a esprimere, non è direttamente dettato dalla costituzione Fatto salvo il principio generale espresso dall'articolo 48 circa la libertà del voto e uno accenno all'articolo 51 che fa diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza Dai principi costituzionali il legislatore ha fatto conseguire innanzitutto specifiche normative che circondano di appositi limiti e condizioni le attività di informare e di propaganda che vengono svolte nel periodo di tempo che precede le consultazioni popolari e che intercorre tra l'indizione delle consultazioni ed il loro svolgimento Sia per le lezioni che per il referendum sono previste anche delle sanzioni volte ad impedire attività lesive della libera formazione della volontà dei votanti E quindi la garanzia del libero esercizio di diritto di voto

Si impone il quasi totale silenzio informativo nel giorno che precede la consultazione popolare

soprattutto al fine di raffreddare gli animi subito prima dell'espressione del voto Viene detto quasi totale perché questa disciplina non si applica né alle imprese radiofoniche dei partiti politici né agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici A partire dal 1993 in coincidenza con un vasto processo di revisione dei sistemi elettorali essendo introdotta una semplice e più estesa e pervasiva disciplina legislativa delle campagne elettorali e referendarie

E stata denominata dal tema della par condicio ovvero dalla finalità di assicurare parità di condizioni e di

opportunità a tutte le forze politiche soprattutto quando si utilizzano mezzi di comunicazione ritenuti capaci di influenzare decisivamente la libera consultazione formazione della volontà politica dei cittadini La disciplina inizialmente elaborata è apparsa farraginosa ed è stata adotta ha così una lunga catena di decreti legge Questa riguarda la varietà di trattamento nell'accesso ai mezzi di informazioni Sono oggetto poi di specifica regolamentazione 1 la propaganda svolta attraverso altre forme di informazione 2 2 la pubblicità mediante i mezzi di comunicazione di massa Pubblicità che di per sé non sembra consentita a differenza dei cosiddetti messaggi politici autogestiti che peraltro si diffusi mediante i mezzi radiotelevisivi devono sempre contenere la motivata esposizione di questo programma e di un'opinione politica i quali sono ammessi entro origine modalità e prefissati limiti contenutistici temporali finanziari e strumentali sempre distinguendo i mezzi radio televisivi dalla stampa

3 i sondaggi La cui divulgazione è vietata nei 15 giorni precedenti le consultazioni elettorali e referendarie 4 la propaganda Svolta nelle stesse amministrazioni pubbliche 5)Le spese compiute dai candidati e dei movimenti politici nelle elezioni o nei comitati referendari Quest'ultimo punto è di evidente importanza se si intende effettivamente assicurare un minimo di equità nelle posizioni di partenza delle forze politiche in competizione, sì sono previsti meccanismi che dovrebbero assicurare trasparenza al finanziamento delle spese elettorali Per le elezioni nazionali prevede l'istituzione di un mandatario elettorale al quale devono necessariamente confluire tutti i fondi raccolti dal candidato,, la creazione di appositi organi di controllo i quali collegi regionali di garanzia elettorale, che si aggiungono ad ulteriori controlli attribuiti alle stesse camere ed alla Corte dei conti La previsione di sanzioni non soltanto di carattere pecuniario, ma anche comportanti la stessa decadenza della carica elettiva E ancora obblighi di comunicazione e rendicontazioni finale Inoltre sono stati definiti specifici tetti di spesa, ossia i limiti di quantitativi delle spese effettuabili da parte di ciascun candidato e di ciascuna forza politica in occasione delle consultazioni popolari Per le elezioni a carattere locale vi è una più limitata disciplina in tema di dichiarazione preventiva e rendicontazione delle spese L'efficacia complessiva di disposizioni non sembra adattarmi ancora soddisfacente Esempio ancora nulla se è disposto in tema di comunicazioni ed informazioni politica attuate mediante i più moderni mezzi di diffusione Pur non essendo direttamente compreso nella disciplina delle campagne elettorali appare comunque connesso con le fasi preliminari delle elezioni di istituto delle elezioni primarie Si tratta di un istituto diretta a consentire agli elettori di indicare alle forze politiche organizzate partiti, coalizioni, i candidati, che queste forze dovranno proporre per le elezioni dei titolari degli organi rappresentativi, Tale potere tende ad accrescere il potere degli elettori nei confronti forse politiche organizzate perché evita che i candidati se ha un imposti agli elettori dagli interesse di queste a tal fine prima delle elezioni si effettua una consultazione elettorale per eliminare in cui gli elettori selezionano i candidati

Tale sistema però ha il rischio di dare un aiuto troppo forte alla coalizione che vince. 2) Il sistema plurinominale , invece, prevede delle prime elezioni su un certo numero di candidati di liste diverse. Se un candidato alle prime elezioni ottiene il 50%+1 dei voti, viene direttamente eletto, in caso contrario i candidati andranno a ballottaggio 15 giorni dopo le prime elezioni, in modo da vedere chi ottiene un maggior numero di voti, tale da essere eletto. Tale sistema determina come vantaggio una maggiore partecipazione al gioco politico. Agli inconvenienti di entrambi i sistemi si è cercato di rimediare con accorgimenti tecnici Per quello che riguarda i sistemi proporzionali-- > istituite le clausole di sbarramento Cioè vietando che concorrano alla ripartizione dei seggi i gruppi politici che non abbiano conseguito una certa percentuale di voti o all’opposto, attribuendo alla forza politica che abbia conseguito la maggioranza dei voti un numero di seggi superiore rispetto a quello che le spetterebbe se si applicasse rigidamente il sistema proporzionale Sistemi maggioritari-- > stabilendo che un certo numero di seggi sia attribuito con il sistema proporzionale o attribuendo un determinato numero di seggi alla minoranza SISTEMI MISTI In cui convivono elementi maggioritari e proporzionali NEI SISTEMI MAGGIORITARI Distinguiamo

  1. PLURALITY -- > vince subito il seggio il candidato che ha ottenuto nel proprio collegio il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati (anche la maggioranza semplice o relativa) -prevede un solo turno elettorale
  2. MAJORITY -- > richiede la maggioranza assoluta (la meta+ 1 dei voti validi espressi nel collegio) -esige il ballottaggio (secondo turno talvolta con solo due candidati che nel primo turno hanno raggiunto i maggiori consensi Talvolta il ballottaggio è aperto per quei candidati che nel primo turno abbiano superato un certo quorum In italia fino al 1993 vigeva il sistema proporzionale Venne adottato per la prima volta per l’elezione della camera costituente

- L'assemblea costituente scelse il sistema proporzionale perché 1 evitava un esecutivo troppo forte , e visti i precedenti si ritiene che questa fosse la scelta migliore

2 fattore di natura politologica-- > favoriva la nascita di più partiti (servono a catalizzare le idee della

collettività ed indicare la classe dirigente) dato che i partiti servono a indicare la classe dirigente, attraverso un sistema proporzionale era possibile individuare i soggetti che la collettività ritiene siano più adatti al ruolo 3 i due partiti principali erano la democrazia cristiana (1) e le sinistre (2)

(1) La DC si ispirava a quella parte degli insegnamenti cattolici che prendono il nome di “ dottrina sociale cattolica” (che riguarda i rapporti tra singoli e stato -- > dice come si devono comportare i poteri pubblici nei confronti del singolo) (2) composte dai comunisti e dai socialisti -- > ispiravano la propria azione politica a una visione anti sistemica ( ideologia ispirata ai paesi totalitari) I due partiti non si fidavano l'uno dell'altro e vi era una forte contrapposizione tra il blocco occidentale e quello orientale 1993 “MATTARELLUM” si ebbero due nuove leggi elettorali per Camera e Senato: -3 / 4 -- > con formula maggioritaria di tipo plurality

  • 1 /4 -- > con formula proporzionale *prevedeva anche uno sbarramento del 4% per l’assegnazione dei seggi proporzionali -2005 “PORCELLUM” -- > un sistema proporzionale con liste bloccate. L'elettore cioè non può esprimere preferenze e i candidati vengono eletti secondo l'ordine di presentazione in base ai seggi ottenuti dalla singola lista prevedeva un unico collegio nazionale in cui veniva assegnato un premio di maggioranza nel caso in cui nessuno riuscisse a raggiungere il 55% dei voti (ti venivano dati tanti seggi quanti te ne mancavano per raggiungere il 55% dei seggi) CARATTERISTICHE
  1. clausola di sbarramento
  2. eliminazione voto di preferenza -- > attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione sulla lista
  3. l’obbligo per i candidati di depositare presso il ministero dell’interno il proprio programma politico (indicandone la persona prescelta come capo)
  4. premio di maggioranza pari al 55% dei seggi Il premio di maggioranza distoglie la rappresentatività per garantire la governabilità - successivamente il premio maggioritario venne data su base regionale (perché riguardava il senato) -- > porta a dei problemi perché questo non essendo dato su base nazionale il suo effetto viene vanificato (es al nord vince la sinistra e ha il 55% dei seggi e al sud vince la destra e ha il 55% dei voti—inutile)

Il “porcellum” viene dichiarato illegittimo  introdotta nuova legge elettorale

Ci vuole molto per dichiarare incostituzionale questo sistema perché questo significherebbe minare la stabilità del parlamento -->perché nel caso in cui questo fosse stato dichiarato illegittimo allora indirettamente si sarebbe dovuto dichiarare illegittimo anche il Parlamento eletto con questo sistema -Nel 2017 viene introdotto il rosatellum

SISTEMA ELETTORALE PARLAMENTO EUROPEO

questa disciplina è stata introdotta con la legge 18/1979 che, sebbene con alcune modifiche, è ancora la norma che regola le elezioni europee in Italia. Infatti, nonostante l’articolo 223 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) stabilisca la possibilità di adottare una procedura uniforme a tutti gli stati membri, questo non è avvenuto e attualmente ciascun paese membro stabilisce le proprie modalità di elezione, seppur nell’ambito di alcune regole comuni. Quanto al sistema elettorale effettivamente in vigore in Italia le nome attuali prevedono un meccanismo proporzionale (articolo 1) con soglia di sbarramento al 4% (art. 21) e doppia preferenza di genere (art. 14). Di conseguenza i seggi italiani al parlamento europeo (76) sono ripartiti proporzionalmente tra le liste che hanno ottenuto almeno il 4% su base nazionale. Il voto tuttavia avviene su base circoscrizionale. Ogni elettore dunque troverà sulla propria scheda le diverse liste elettorali e, per ciascuna di queste, i candidati che si sono presentati in quella specifica circoscrizione. A questo punto l’elettore potrà decidere se votare semplicemente per una lista o esprimere uno o più voti di preferenza. Nel secondo caso l’elettore potrà decidere se esprimere da 1 a 3 voti di preferenza. Se decide di esprimere più di una preferenza però le scelte dovranno riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum. A questo punto si dispone di tutti gli elementi per stabilire chi sarà effettivamente eletto. Dopo aver determinato il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista a livello nazionale si procede a suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione. In questo modo si determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione. Per stabilire chi sarà eletto tra i candidati di ogni singola lista invece si considerano le preferenze e, in caso di parità, l’ordine in lista. Ciascun candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Se eletto in più di una sarà quindi libero di scegliere quale accettare (art. 41) avvantaggiando i primi dei non eletti della sua lista nelle circoscrizioni in cui si è ritirato. Infine l’articolo 12 della legge stabilisce regole speciali a garanzia delle minoranze linguistiche in Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e provincia di Bolzano. Dati Complessivamente l’Italia elegge 76 deputati al parlamento europeo in 5 circoscrizioni, ognuna delle quali include più di una regione:

  1. Italia nord occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia)
  2. Italia nord orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
  3. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
  4. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
  5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il numero di eurodeputati eletti in ciascuna circoscrizione non è fisso. Questo infatti dipende prima di tutto dal numero di parlamentari europei assegnati all’Italia, che può variare. Accertato questo, il numero di eletti è ripartito tra le circoscrizioni proporzionalmente, sulla base dell’ultimo censimento. Attualmente il ministero dell’interno non ha ufficializzato eventuali modifiche rispetto alle elezioni del 2019. Tuttavia si può immaginare che i dati rimarranno gli stessi visto che il numero di parlamentari europei assegnati all’Italia non è variato, né è cambiata significativamente la distribuzione demografica tra le regioni.

Circoscrizioni e numero di eletti alle elezioni europee Le cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio italiano al fine delle elezioni europee e il numero di parlamentari eletto in ciascuna di queste CONTENZIOSO ELETTORALE Mediante questo si procede a verificare se nelle operazioni elettorali vi siano state delle irregolarità che hanno determinato un’erronea o comunque illeggitima assegnazione dei seggi Per quello che concerne la camera dei deputati e dei senatori sono previsti dei controlli che non concernono solamente la regolarità delle elezioni Ma anche l’accertamento dei titoli di ammissione e un eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità parlamentare La competenza della verifica spetta al DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI (per il senato) e LA GIUNTA DELLE ELEZIONI (alla camera) Per le elezioni regionali Mentre allo stesso consiglio regionale compete decidere sulla sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (decisione che è impugnabile dai diretti interessati, il sgolo elettore o dal rappresentante dello stato , davanti al giudice ordinario) Le controversie sull’irregolarità sono sollevate dai diretti interessati o dagli stessi cittadini REFERENDUM Referendum abrogativo. Referendum costituzionale. Referendum sulla modifica delle circoscrizioni territoriali. Referendum regionali. Referendum comunali e provinciali. REFERENDUM ABROGATIVO (L’art. 75 Cost) Quello che ha avuto più frequente ricorso costituisce una fonte di diritto, disponendo della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge. PUO ESSERE: TOTALE-- > ha per oggetto l’intero atto normativo PARZIALE-- > solo una parte Può essere indetto da: 1) 500.000 elettori

  1. 5 Consigli regionali.

c) deposito della richiesta di referendum, corredata dei certificati elettorali dei sottoscrittori, entro il 30 settembre di ogni anno all’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da tutti i presidenti di sezione della Corte stessa. d) controllo di legittimità-regolarità dell’Ufficio centrale che, entro il 31 ottobre, deve rilevare, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle richieste. e) giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale che decide, con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali delle richieste siano da ammettersi e quali da respingersi. f) indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissando la convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno. g) votazione secondo le modalità prescritte per le elezioni politiche. La proposta di referendum si intende approvata se ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle); h) proclamazione dei risultati da parte dell’Ufficio centrale del referendum, eseguiti gli opportuni controlli. Nel caso il risultato sia contrario all’abrogazione della legge, ne è data semplice notizia sulla Gazzetta Ufficiale e non può proporsi nuovo referendum prima che siano trascorsi cinque anni. Se, invece, il risultato è favorevole all’abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge; l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. QUORUM -- > Di partecipazione Di maggioranza

REFERENDUM COSTITUZIONALE

l’intero corpo votante è chiamato ad esprimersi sulle leggi di rango costituzionale (leggi di revisione o altre leggi costituzionali). Esso è sinteticamente definibile come referendum costituzionale nel senso che, mediante questa consultazione, si acconsente o meno alla revisione, all’integrazione o alla modifica della Costituzione vigente, già approvate dalle Assemblee parlamentari. CONDIZIONI PROCEDUALI A norma dell’art. 138 quando, all’interno del procedimento di approvazione delle leggi di rango costituzionale e precisamente nelle seconde deliberazioni di ciascuna delle Camere, non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti di esse, ma soltanto quella assoluta, entro tre mesi dal relativo annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno CHI PUO CHIEDERLO -- > -500.000 elettori, -5 Consigli regionali -1/ 5 dei membri di ciascuna Camera *le leggi di rango costituzionale nono possono essere approvate se non con la maggioranza a 2/ 3

CONTROLLO -- > sottoposta al controllo dell’ufficio centrale presso la corte di cassazione Deve verificarne la conformità alle norme costituzionali e della legge di attuazione (352/1970) Superato questo controllo la consultazione popolare è indetta dal presidente della repubblica (può essere ritirata entro sei mesi) per concentrare più referendum costituzionali *può essere accorpata con lo svolgimento di referendum abrogativi Viene definito “ sospensivo – confermativo” -- > il suo esito condiziona l’entrata in vigore della legge costituzionale NON RICHIESTO QUORUM DI PARTECIPAZIONE PRECLUSO IL RINVIO ALLE CAMERE ( in quanto si sono gia espresse due volte)

ALTRE FORME DI REFERENDUM

Le altre forme di consultazione previste -- > riguardano frazioni circoscritte del corpo votante

  1. Referendum regionale e locale Art 123 -- > si prevede che gli statuti regionali regolino l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Questo tipo di referendum regionale non ha avuto sinora particolare successo, sia in ragione della inadeguatezza dimostrata dall’ordinamento regionale nel suo complesso, sia a causa dei numerosi limiti e condizionamenti che circoscrivono le forme referendarie presenti a livello regionale, soprattutto nei rispettivi statuti. individuato due sole tipologie di referendum indetti dal Presidente della Regione su iniziativa degli organi rappresentativi regionali (la Giunta o il Consiglio), o anche su iniziativa popolare:
  1. le consultazioni con finalità abrogative e quelle 2)carattere consultivo
  1. Referendum che verte sulla legge regionale di approvazione dello statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria Si tratta di un referendum regionale che interviene nel procedimento di approvazione dello statuto regionale, in un modo parzialmente simile a quello previsto dall’art. 138 Cost. per le leggi costituzionali dello Stato. -regionale non è obbligatorio, ma è facoltativo --- > indetto o su iniziativa popolare (un cinquantesimo degli elettori della Regione), o su richiesta di una frazione dell’organo legislativo regionale (un quinto dei componenti del Consiglio regionale).

*Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. I principali strumenti, invece, attraverso cui il Parlamento svolge la funzione di controllo sull’attività del Governo sono costituiti dalle interrogazioni, dalle interpellanze, dalle mozioni e dalle inchieste.  L’interrogazione 5 consente a ciascun parlamentare (deputato o senatore) di chiedere per iscritto al Governo se sia a conoscenza di un determinato fatto.  L’interpellanza consente a ciascun parlamentare di chiedere per iscritto al Governo chiarimenti sulla sua azione politica.  La mozione è un testo che ha lo scopo di sollecitare una deliberazione della Camera o del Senato su un determinato argomento; un tipo particolare di mozione sono quelle c.d. di “fiducia” o “sfiducia” al Governo.  Le inchieste , secondo il dettato dell’art. 82, secondo comma, consentono a ciascuna Camera ovvero attraverso Commissioni bicamerali, di indagare su materie di interesse pubblico. REQUISITI La legge spetta determinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità 1) ineleggibilità -- > situazione che si verifica quando uno stesso soggetto diventa titolare di funzioni inconciliabili con l’esercizio del mandato parlamentare (non sono eleggibili coloro che per gli uffici ched ricoprono possono esercitare influenza sugli elettori) -sindaci con comuni > 20 000 abitanti, ufficiali generali/ ammiragli, presidenti della giunta provinciale, magistrati, diplomatici consoli ……. 2) incompatibilità -- > la costituzione dichiara incompatibile la carica di deputato con quella di senatore e viceversa, di presidente, membro del consiglio superiore della magistratura…. Comporta l’obbligo, per l’eletto di optare per la carica che intende conservare rinunciando all’altra PROCEDIMENTO LEGISLATIVO In ciascuna camera sono presenti soggetti preposti alla presentazione di disegni di legge. La camera incarica le commissioni che hanno come competenza e funzione la discussione di materie trattate nel disegno di legge. Una volta che l’accordo viene trovato e approvato in commissione, il testo è pronto per essere presentato in aula, dove viene ulteriormente discusso e votato dall’assemblea. Il testo, se approvato anche in questo ulteriore contesto, viene trasmesso alla successiva camera del Parlamento, che ripete lo stesso procedimento. La legge si considera ufficialmente approvata se entrambi i rami del Parlamento approvano lo stesso testo, altrimenti questo testo continua ad essere discusso e votato, se ritenuto valido o accantonato qualora non fosse ritenuto valido.

Tale procedimento legislativo è obbligatorio per le leggi e gli atti con forza di legge, e le procedure richieste sono sancite dal dettato costituzionale. LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL PARLAMENTO SONO: 1)legislativa

  1. indirizzo politico
  2. ispettiva e di controllo
  3. revisione costituzionale **AUTONOMIA PARLAMENTARE
  4. podestà regolamentare-- >** la costituzione (art 72) permette di emanare un atto normativo con il quale la camera di un parlamento disciplina la propria organizzazione interna ed il proprio funzionamento. è articolato in quattro parti, che riguardano, rispettivamente, l 'organizzazione e il funzionamento della Camera , il procedimento legislativo, le procedure di indirizzo, controllo e informazione, le disposizioni finali. Esso, in particolare, disciplina i diritti e i doveri dei deputati, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi, stabilisce come si organizzano i lavori parlamentari e come viene stabilito l'ordine del giorno delle sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame degli organi della Camera. 2) verifica dei poteri-- > valuta i titoli di ammissione di ciascun deputato: ha cioè il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento dell'elezione (compito attribuito alla giunta delle elezioni -- > camera (30 persone) e giunta delle elezioni e immunità parlamentari-- > senato (23) ) Membri nominati dal presidente dell’assemblea tra i membri di questa 3) autonomia finanziaria, organizzativa ed autodichia-- > camere possono approvare il proprio bilancio preventivo e consuntivo + gestire fondi per il suo funzionamento (fondi che vengono somministrati dal ministro dell’economia) Indipendenti nell’assunzione, determinazione mansioni, struttura burocratica… Autodichia-- > Particolare prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti. 4) immunità di sede-- > la forza pubblica non può entrare in aula senno per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta 5) tutela penale-- > la legge punisce chiunque compromette il libero esercizio delle loro funzioni 6) immunità parlamentare-- > l'Autorità giudiziaria dovrà chiedere alla Camera o al Senato una specifica 'autorizzazione a procedere' per portare avanti indagini o atti di ispezione su un membro del Parlamento Si tratta della cosiddetta inviolabilità, che vale ed è opponibile solo nel periodo in cui il parlamentare è in carica e può riguardare anche atti commessi dal politico al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. 7) divieto di mandato imperativo-- > I parlamentari svolgono il loro incarico senza obblighi nei confronti di partiti, programmi elettorali o dei cittadini stessi L’eletto quindi non ha nessun vincolo giuridico nei confronti degli elettori, ma solo una responsabilità politica. 8) indennità