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La disciplina dei rischi
dell’attività bancaria e gli
Accordi di Basilea
La banca – Profili istituzionali, operativi e
gestionali - Capitolo 7 – parte I
Banca e Sistema Finanziario
2 Capitolo 7 – Parte I - Indice
- Il concetto di capital adequacy
- I principali rischi bancari
- Gli Accordi di Basilea
- E’ improprio affermare che la banca debba tendere in ogni caso a minimizzare il rischio poiché un tale atteggiamento potrebbe sfociare in un quasi azzeramento della redditività.
- La banca dovrà coprire il rischio intrapreso con sufficienti dotazioni patrimoniali oppure attraverso l’impiego di strumenti finanziari, quali le polizze di assicurazione o i contratti derivati.
- Un capitale adeguato è sinonimo di maggior solvibilità e solidità della banca. Il concetto di capital adequacy
- Esistono due grandi macro-categorie di rischi: o rischio puro o rischio speculativo
- Quando si parla di «rischio puro» si fa riferimento alla possibilità di registrare una perdita qualora un evento si manifesti
- Quando si parla di «rischio speculativo», il manifestarsi dell’evento non conduce solo alla registrazione di una perdita, bensì può condurre anche ad un guadagno inaspettato.
- Il patrimonio ha la funzione di coprire le perdite inattese che le diverse tipologie di rischio possono comportare. Il concetto di capital adequacy
Le principali categorie di rischio per le quali è richiesta un’adeguata copertura patrimoniale a fronte delle possibili perdite sono: o rischi di credito o rischi di mercato o rischi operativo o rischi di liquidità Il concetto di capital adequacy
- E’ connaturato all’attività bancaria.
- Indica la possibilità che, in seguito all’erogazione di un prestito, alla scadenza la controparte non adempia la propria obbligazione di restituire il denaro ricevuto (quota capitale), aumentato di una certa percentuale prefissata (tasso di interesse).
- La nozione di rischio di credito non si limita alla mera possibilità del default anche il deterioramento del merito creditizio di una controparte può configurarsi come rischio di credito (rischio di migrazione). Il rischio di credito
Le linee guida EBA in materia di prestiti Rischi ESG
Ottica
forward-
looking
Early warning system Analisi di sensitività Per la valutazione delle garanzie Per la valutazione della qualità della controparte Nel corso del 2020 l’EBA ha pubblicato le linee guida (Orientamenti) in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti Obiettivo: definire standard «robusti e prudenti» per mantenere nel tempo un livello controllato di NPL.
Le linee guida EBA in materia di prestiti
- Viene introdotto un approccio al credito di tipo «forward looking» la valutazione del merito creditizio non avviene più sulla base dei soli dati storici, ma effettuando valutazioni prospettiche.
- In un’ottica di «forward looking», le banche sono chiamate ad effettuare analisi di sensitività rispetto a potenziali shock esterni che possono condizionare gli equilibri economici e finanziari delle controparti (es. rialzo delle materie prime o dei tassi di interessi).
- Viene data maggiore importanza alla valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance dei soggetti finanziati (c.d. fattori ESG):
- Le banche necessitano di set informativi molto ampi: è fondamentale un adeguamento dell’architettura tecnologica degli intermediari finanziari.
- Consistono nella possibilità di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni ovvero da eventi esterni.
- Trattasi di rischi asimmetrici, in quanto possono generare perdite ma mai profitti.
- All’interno dei rischi operativi vengono ricondotti anche rischi di tipo esogeno come, per esempio, quello legale (possibilità che un contratto sia giudicato nullo o annullabile….), mentre sono esclusi il rischio reputazionale e quello strategico, in quanto espressione del naturale rischio di impresa. I rischi operativi
- Il rischio di liquidità si manifesta tipicamente sotto forma di inadempimento agli impegni di pagamento da parte della banca.
- Tale rischio può assumere forme diverse, in funzione dell’ambito in cui lo stesso è generato.
- Si distingue tra funding liquidity risk e market liquidity risk. I rischi di liquidità
Gli Accordi di Basilea Vigilanza Preventiva o Strutturale o Prudenziale Vigilanza Concomitante o Informativa o Ispettiva Vigilanza Successiva o Prestiti di ultima istanza o Assicurazione sui depositi
- Il Comitato di Basilea è l’organo di vigilanza bancaria internazionale istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali appartenenti al Gruppo dei 10 (G-10).
- Opera presso la Banca dei regolamenti Internazionali (BIS).
- Persegue la finalità di:
- rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema finanziario;
- stabilire degli standard minimi in merito alla vigilanza prudenziale;
- diffondere e promuovere le migliori pratiche di vigilanza prudenziale;
- promuovere la cooperazione internazionale in materia di vigilanza prudenziale.
- Propone linee di indirizzo (c.d. soft law), che non hanno valore di legge ma che vengono implementate in oltre 100 paesi. Il Comitato di Basilea Level playing field
Si regolamenta per la prima volta a livello internazionale il Patrimonio di Vigilanza MINIMO che le banche sono tenute a detenere: Basilea 1: il patrimonio minimo Attività ponderate per il rischio
- Il patrimonio si suddivide in Tier 1 e Tier 2.
- Tier 1 (patrimonio di base): fondi permanentemente a disposizione delle banche (titoli azionari, riserve di capitale, obbligazioni subordinate soggette a rigide restrizioni). o Going-concern capital o Si suddivide in Common Equity Tier 1 capital e Additional Tier 1 capital
- Tier 2 (patrimonio supplementare): fondi di qualità inferiore rispetto al Tier 1 (obbligazioni subordinate soggette a più blande restrizioni) o Gone-concern capital Basilea 1: il patrimonio di vigilanza